martedì 1 luglio 2014

SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA: un provvedimento del Tribunale di Torino

Fra le prime applicazioni della sospensione del processo con messa alla prova: la rivista di Diritto Penale Contemporaneo pubblica  l'ordinanza emessa dal tribunale di Torino il 21 maggio 2014, a pochi giorni dall'entrata in vigore della novella. La segnaliamo qui perché, a fronte del dissenso espresso dal pubblico ministero nel caso concreto, il tribunale  ha preso posizione su alcuni aspetti cruciali affermando:

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- la natura (anche) sostanziale dell'istituto della messa alla prova poiché attiene al trattamento sanzionatorio, con ciò ritenendo applicabili ai processi in corso i mutamenti di natura penale sostanziale favorevoli agli imputati;

- l'ammissibilità di una richiesta di separazione dei procedimenti per messa alla prova per alcuni soltanto dei reati contestati in un processo oggettivamente cumulativo (in cui alcuni dei reati siano punibili con pena superiore a quattro anni nel massimo e non ammettano perciò la messa alla prova), considerando non applicabile all'istituto in esame la giurisprudenza di legittimità che esclude tale possibilità in caso di richiesta di c.d. patteggiamento parziale nel processo oggettivamente cumulativo e valutando che, del resto, "la possibilità di separare i processi in un contesto simile a quello per cui si procede non risulta preclusa nemmeno dal codice di rito; l'art. 18, comma 1, lettera b), c.p.p. dispone che 'la separazione dei processi è disposta (…) (b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata disposta la sospensione del procedimento";

- la tempestività della richiesta (di sospensione del processo con messa alla prova) pure se avanzata oltre le soglie di decadenza previste dal novellato articolo 464 bis codice di procedura penale, tenuto anche conto dell'assenza di una disciplina transitoria, utilizzando perciò l'istituto processuale della restituzione nel termine, ex articolo 175 codice di procedura penale, posto che il mancato rispetto del termine è dovuto a causa di forza maggiore.

Clicca qui per scaricare l'ordinanza del tribunale di Torino

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