venerdì 3 gennaio 2014

ESECUZIONE DELLA PENA: il decreto legge n. 146


Il 2013 si è chiuso con l'emanazione del decreto legge n. 146 del 23 dicembre, subito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e in vigore dal giorno successivo, e cioè dal 24 dicembre 2013.

Questa volta, le "misure urgenti" vertono sui diritti fondamentali dei detenuti e sulla riduzione controllata della popolazione carceraria.
Vediamo come.


Codice di procedura penale
Innanzitutto, rileviamo che una delle prime disposizioni riguarda alcune modifiche al codice di procedura penale, volte a introdurre "misure di semplificazione nella trattazione di alcune materie devolute alla cognizione della magistratura di sorveglianza".
La "semplificazione"  è uno degli scopi "dichiarati" nell'incipit del decreto, ma è anche assolutamente necessaria per rendere compatibili i tempi, l'effettività e l'efficacia del nuovo intervento in tema di esecuzione della pena con gli attuali carichi di lavoro della magistratura di sorveglianza, cui è affidata (praticamente per intero) la concreta attuazione della gran parte delle novità.
L'articolo 1 - comma 1 lettera b) - del decreto legge n. 146 sostituisce il disposto dell'articolo 678 del codice di rito e prevede, al comma 1, che "il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza , nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666", cioè fissando apposita udienza camerale, salvo che vi sia motivo di "dubitare dell'identità fisica di una persona", nel qual caso procedono a norma dell'articolo 667 comma 4, cioè "senza formalità con ordinanza comunicata  al pubblico ministero e notificata all'interessato". Contro l'ordinanza possono proporre opposizione avanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666, cioè fissando l'udienza camerale.
All'articolo 678, dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1 –bis, che prevede che il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione d alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4, come più sopra descritto, cioè senza formalità e senza più fissare udienza, se non in caso di opposizione avverso l'ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore.

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza  (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
Le modifiche stabilite all'articolo 2 del decreto legge n. 146 riguardano questo testo unico con riferimento ai delitti di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti e psicotrope di lieve entità; così, al comma 1 lettera a) del decreto legge n. 146 è previsto che il comma 5 dell'articolo 73 del predetto testo unico sia sostituito dal seguente:  "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000", con una riduzione di un anno della previsione della pena detentiva precedentemente fissata a sei anni di reclusione.
Il comma 5 dell'articolo 94 è stato abrogato, eliminando così il divieto di disporre l'affidamento in prova al servizio sociale per più di due volte.


Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354)
Una parte consistente dell'intervento normativo del decreto legge n. 146 (articolo 3) attiene alle modifiche all'ordinamento penitenziario, in particolare:

Diritto di reclamo e Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
E' stato sostituito l'articolo 35 e aggiunto l'articolo 35 –bis che riguardano rispettivamente il diritto di  reclamo dei detenuti e degli internati e il reclamo giurisdizionale;  quest'ultimo è stato istituito dopo che  la Corte Costituzionale aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 35 nella parte in cui non prevedeva una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale (sentenza n. 26 dell'11 febbraio 1999).
Sopperendo inoltre a una lacuna del nostro ordinamento (vd. post del 17 gennaio 2013), l'articolo 7 del decreto legge n. 146 ha istituito la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con "competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani"  di cui al comma 5 del citato articolo 7,  e che – fra altro – può essere destinatario di istanze o reclami di cui all'articolo 35.
La competenza per i reclami giurisdizionali è del magistrato di sorveglianza, avverso la decisione  del quale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito.
Il procedimento si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 (quest'ultimo interessato dalle modifiche più sopra illustrate) del codice di procedura penale. 
Va segnalato che "in caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento", il quale può anche nominare, ove occorra, un commissario ad acta e, in ogni caso, "conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario".
Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

Affidamento in prova (articolo 47 dell'Ordinamento Penitenziario)
E' stata estesa a tutti i condannati che debbono espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro
anni di detenzione, la possibilità di ottenere l'affidamento in prova di cui all'articolo 47 O.P. (vd. post del 9 luglio 2013), precedentemente riservato a coloro che dovevano espiare una pena non superiore ai tre anni.
E' stato inoltre previsto (comma 8) che "Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza."

Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà
Il decreto legge n. 146 ha sostituito l'art. 51 –bis prevedendo  i) che quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste e ii) che il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che rimangono le condizioni  normativamente previste, dispone  con ordinanza la prosecuzione della misuro in corso; in caso contrario ne dispone la cessazione.  Avverso detto provvedimento è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69 – bis.

Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare
E' stato aggiunto l'articolo 58 – quinquies, secondo il quale nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura.
L'efficacia di detta disposizione è stata peraltro differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge n. 146.
In relazione all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, l'articolo 5 del decreto n. 146 elimina la limitazione temporale al 31 dicembre 2013 e prevede che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, sia eseguita presso il "domicilio", inteso come l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza.



Liberazione anticipata speciale
Per un periodo di due anni dal 24 dicembre 2013, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 O.P. è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dar prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il che implica una valutazione caso per caso, da parte del magistrato di sorveglianza.
La detrazione prevista dal decreto n. 146 si applica anche ai semestri  di pena in corso di espiazione al 1° gennaio 2010.
Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4 -bis O.P. la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, come previsto dal decreto n. 146, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità.
Le disposizioni introdotte dal decreto legge n. 146 non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.

Testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1988 n. 285)
Il decreto ridisegna gli ambiti di applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 16 del Testo unico, ampliando la possibilità di ricorrere a  tale disciplina, e, soprattutto, prevede l'anticipazione delle procedure di identificazione, finalizzata a evitare il transito dal carcere ai CIE (Centri di identificazione ed espulsione), con un'azione amministrativa congiunta  fra direzione dell'istituto penitenziario in cui fa ingresso il cittadino straniero, questore, autorità diplomatiche, ministero della giustizia e ministero dell'interno.  Tutte le informazioni sull'identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale del medesimo prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
Salvo poi che il questore comunichi che non è stato possibile identificare il detenuto straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato, il quale provvede con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato ne nomina uno di ufficio. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.


da riconoscersi ai datori di lavoro in favore dei detenuti ed internati
E' prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto n. 146,  il termine per l'adozione dei necessari provvedimenti volti ad assicurare la determinazione delle modalità e dell'entità delle agevolazione e degli sgravi fiscali (vd. post 17 febbraio 2013), concessi per l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle imprese che assumono detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all' esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari. L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000 n. 193, e successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno 2013.

Copertura  finanziaria
All'attuazione delle disposizioni del decreto si dovrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Resta dunque da verificare se le risorse attualmente disponibili siano sufficienti in concreto a dare effettività alle novità introdotte dal decreto legge n. 146.


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