giovedì 18 giugno 2015

NON PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO: l'intervista a Chiara Valori

Il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015 ha introdotto la cosiddetta non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si tratta di un intervento normativo che si inserisce nel più ampio programma della delega al Governo e che nella previsione del legislatore dovrebbe avere effetti positivi determinando una riduzione sia del contenzioso pendente sia della popolazione carceraria.

Le norme recentemente introdotte prevedono che il pubblico ministero possa chiedere al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione per particolare tenuità del fatto quando ne ricorrano le condizioni, ma è contemplata anche una pronuncia predibattimentale e una di proscioglimento all'esito del dibattimento.

Parliamo di questo nuovo istituto con CHIARA VALORI, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano.

Per entrare subito nel vivo dell'argomento, poniamo una prima questione che attiene all'efficacia deflattiva del nuovo istituto sia sul piano della riduzione del numero dei procedimenti pendenti rispetto a molte ipotesi di reato, non soltanto bagatellari, sia su quello della riduzione della popolazione carceraria. Vero che il decreto legislativo n. 28 è in vigore soltanto dal 2 aprile 2015, ma viene da chiedersi se sia prevedibile che i preannunciati effetti deflattivi si possano davvero produrre.
Non ho dati statistici alla mano, rispondo dunque sulla base dell'esame delle disposizioni contenute nel decreto legislativo recentemente emesso e delle proiezioni rispetto a quello che sta accadendo al momento in fase di prima applicazione della nuova disciplina.

Il nuovo istituto copre una fascia di casi per i quali erano già previste misure alternative alla detenzione e benefici, per cui le persone non entreranno in carcere non per l'applicazione delle norme sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma per la preesistente normativa.

Sul piano invece della riduzione dei procedimenti pendenti?
Sì, come dicevo, se difficilmente la particolare tenuità avrà effetto deflattivo sull'ingresso in carcere, sui condannati, questo effetto potrebbe esserci sui procedimenti pendenti, anche se una serie di ostacoli alla rapida definizione di questi fascicoli fa ritenere che ne verrà limitata l'applicazione a una fascia molto residuale di ipotesi.

Tra altro, mi sembra di fatto che sia questo l'orientamento prevalente della procura, della sezione gip e dei colleghi del dibattimento che si occuperanno dei procedimenti per citazione diretta.

Ha accennato a "difficoltà procedurali", praticamente cosa succede?
Per quanto riguarda i gip, la tendenza che registro è quella di continuare ad archiviare per motivi di merito e non già per la particolare tenuità del fatto: le complicazioni dell'iter procedurali sono tali e tante (le notifiche, la possibilità di proporre opposizione senza indicare nuove prove, di fatto motivando con "non sono d'accordo") rischiano di aumentare il nostro lavoro (emissione di ordinanze, fissazione di udienza, notifiche) e scoraggiano di fatto l'applicazione del nuovo istituto.

Quindi, paradossalmente, un'archiviazione "classica" per motivi di merito potrebbe rivelarsi più semplice.
Sì. In effetti è così, speravamo che la delega costituisse una base normativa che tutelasse da provvedimenti un po' largheggianti per cui si sarebbe potuto archiviare anche in casi in cui il reato da un punto di vista formale c'è ma si tratta di ipotesi bagatellari, e quindi, in sostanza, "la spesa non vale l'impresa" e non avrebbe senso procedere. In realtà la procedura è così complicata che nei fatti continueremo ad archiviare con la stessa motivazione che adottavamo prima, magari un po' tirata, ma che affronta il merito, e non già la particolare tenuità.

Il nuovo istituto non è poi ininfluente per l'indagato, non è un'uscita dal procedimento o dal processo priva di conseguenze.
Se si considerano fatti che integrano ipotesi di reato, rispetto ai quali si sarebbe potuto procedere, si tratta di una pronuncia meno deteriore, anche se rimane un'iscrizione nel casellario. Un pregiudizio c'è, è comunque un accertamento del fatto, non ci sarà più l'incensuratezza, ma è sempre meglio di una condanna. Dipende dall'ottica in cui ci si muove.

Mentre sulla vittima, che impatto ha il nuovo istituto?
Per la vittima è una giustizia un po' a metà, non ha soddisfazione subito. Essendo però stata introdotta la possibilità di far valere l'accertamento del fatto in sede civile, parte avvantaggiata; rimango peraltro convinta che la disposizione che prevede l'efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile abbia dei profili di incostituzionalità che non tarderanno a emergere.

Si potrebbe dire che il legislatore tenda a rimandare alla sede civile la questione risarcitoria: si toglie un procedimento dal settore penale per crearne uno in quello civile.
Sì, però si deve tener presente che la querela ha costi diversi rispetto all'azione civile, e che non sempre dalla querela nasce un'azione civile.

Certo, poi passa il tempo e non sempre la vittima rimane interessata a perseguire il reo per avere il risarcimento; e c'è sempre da valutare la possibilità di eseguire un'eventuale condanna, soprattutto se il reo è nullatenente.
Proprio così.

Par di capire che l'applicazione della nuova normativa interesserà ipotesi davvero residuali.
Penso che saranno soprattutto le ipotesi da giudizio monocratico. E' prevedibile che non saranno molte le archiviazioni richieste per la particolare tenuità del fatto.

E' possibile che il giudice di pace si ponga il problema di applicare la nuova disciplina, ampliando ulteriormente le ipotesi già previste dalla disciplina di settore.

C'è in effetti il rischio che la nuova disciplina scontenti un po' tutti.

Insomma, la ricettazione del trapano alla fiera degli Oh bej! Oh Bej! rimane fuori dal campo di applicazione.
Ma sì, perché le nuove disposizioni lasciano fuori una serie di reati c.d. da strada, quali la ricettazione e i furti aggravati, perché sono stabiliti limiti di pena molto rigidi, come appunto la ricettazione; mentre includono una serie di reati che hanno un'intrinseca abitualità (quali i reati ambientali e/o edilizi che sono caratterizzati da una permanenza ontologica) e che debbono invece essere esclusi per altre ragioni.

Un primo esame delle norme farebbe pensare al ruolo propulsore del pubblico ministero nell'applicazione dell'articolo 131-bis codice penale con la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto. Sinora però, sembra di notare un maggiore interessamento nella fase dibattimentale.
Sì, perché la difesa ne sollecita l'applicazione. Il luogo vero è però quello della richiesta di archiviazione, anche se a me non è ancora capitato di trattarla. Immagino che la procura si stia organizzando.

Ha già avuto modo di applicare il nuovo istituto?
Personalmente no. Le prime applicazioni sono avvenute nella fase dibattimentale.

Nel momento in cui dovesse arrivare una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, quale sarebbe il ruolo del giudice per le indagini preliminari?
Da un punto di vista sostanziale, mi sembra che la nuova legge lasci spazio a una discrezionalità molto ampia. Per ora, si possono rilevare fra i magistrati atteggiamenti molto diversi: da chi applicherà il nuovo istituto ogni volta che potrà, a chi invece ritiene che esso sia più difficilmente applicabile dati i limiti posti dalla legge.

Molto dipenderà dunque dalla sensibilità e dal criterio di interpretazione dei singoli?
Sì, e sotto questo aspetto, auspico che l'intervento di nomifiliachia della corte di cassazione possa creare degli orientamenti comuni, così da rendere possibile l'individuazione di una casistica di generale riferimento.

In effetti, da altro punto di vista non sono ostile al nuovo istituto perché obiettivamente, in alcuni casi, può essere strumento di giustizia sostanziale, anche se sono casi residuali, che erano risolti con la discrezionalità di cui era già dotata la magistratura in relazione all'esclusione dell'elemento soggettivo o all'archiviazione.

Lasciando da parte un discorso strettamente tecnico, per uscire dai problemi del sistema giustizia siamo stati tenuti sospesi a lungo rispetto all'approvazione di una nuova amnistia o indulto; l'ultimo indulto risale a circa dieci anni fa. Pare ora che sia stata intrapresa una strada diversa. Qual è la sua idea al riguardo?
Non sono generalmente d'accordo sui provvedimenti di amnistia e indulto, ma mi rendo conto che in determinati contesti siano necessari; non mi sembra però che vi siano termini di paragone con la non punibilità per particolare tenuità.

L'amnistia e l'indulto hanno quanto meno il vantaggio di azzerare il carico esistente e di salvaguardare il principio di obbligatorietà dell'azione penale; mentre con la nuova normativa si è introdotto un vulnus a questo principio.

Quello che voglio dire è che la deflazione vera si fa con la depenalizzazione, non si fa con l'amnistia, non si fa con l'indulto, non si fa con provvedimenti come quello con la nuova normativa per particolare tenuità del fatto.

In effetti sembra che nel nostro ordinamento la depenalizzazione rimanga sulla carta.
E' così. L'alternativa vera sarebbe stata quella di dare attuazione alla delega sulla depenalizzazione, mentre molte delle disposizioni contenute nella delega non possono essere operative: l'articolo 2 del decreto legge n. 463 del 1983 (sull'omesso versamento delle ritenute previdenziali) è il caso più emblematico perché siamo pieni di fascicoli, ma vi sono anche ipotesi di reati che rispondono più a interessi privatistici che a interessi pubblicistici e che potevano essere (già) depenalizzati.

Il vulnus all'obbligatorietà dell'azione penale cui ho fatto prima cenno è un altro tema: è ormai un dogma superato o è un principio che ha ancora, nel nostro ordinamento, una sua necessità di essere?
Penso che non sia per niente un dogma superato, penso anzi che sia un corollario necessario dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, nel senso che è la garanzia per cui tutti debbono poter aver accesso alla giustizia e per cui sia assicurata la parità di trattamento di fronte alla legge. E' certo che ci sono delle storture evidenti; non possiamo negare che rispetto a una serie di ipotesi di reato, poi non si procede.

Oppure la procura, secondo gli orientamenti, ha la tendenza a mandar tutto a giudizio.
Ma non è vero, è vero invece che vi sia la tendenza a selezionare alcuni reati che reputa di più grave allarme sociale e ad abbandonarne poi degli altri.

Questo non è sbagliato in senso assoluto.
E' vero, ma non è corretto che questo sia rimesso alla decisione arbitraria di un pubblico ministero. Avremmo bisogno di indicazioni forti da parte del legislatore in modo che vi sia una regola che tutti debbano recepire; non che, come invece accade, alcune procure non procedano, per esempio, per i reati ambientali, così da consentire la devastazione del territorio. Ecco che, allora, il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale rimane una garanzia irrinunciabile.

E la nuova normativa incide sull'obbligatorietà dell'azione penale?
Secondo me, sì. E' vero che la Corte Costituzionale ha già dato il suo benestare, e ne prendiamo atto. Però a mio avviso è un segnale preoccupante e penso che per gli obiettivi che si era prefisso il legislatore, avrebbe potuto trovare strumenti migliori e diversi.

V'è poi da valutare, da ultimo, il potere discrezionale del giudice nel riconoscere le caratteristiche della particolare tenuità nel fatto che è sottoposto al suo vaglio.
Le ipotesi previste dalla legge sono di fatto molto ampie e offrono una notevole discrezionalità al giudice.

La battuta finale che vorrei fare è che "non si fanno le nozze coi fichi secchi": questa disciplina ha dei costi notevoli, soprattutto con riferimento alle notifiche che debbono essere effettuate nel caso in cui si richieda l'archiviazione per particolare tenuità.

Penso quindi che la procura dovrà organizzarsi per questo incombente, dedicando a esso risorse umane specificamente a ciò deputate; diversamente, è prevedibile che rinunci a richiedere l'archiviazione per particolare tenuità e continui a chiederla per i motivi sin qui addotti.

Sarà invece soprattutto davanti al giudice monocratico, a dibattimento, che potrà emergere il maggior numero di applicazioni della nuova norma, su sollecitazione del difensore, che in quella fase ha la possibilità di fare con il proprio assistito valutazioni più compiute in relazione al singolo caso.

Andrea Del Corno con Emanuela Strina, avvocati in Milano




Nessun commento:

Posta un commento